Questo è un iter di massima che può essere usato come “check list” non pretende di essere esaustivo né sempre aggiornato o omnicomprensivo di tutte le norme riferite per tipologia di associazione e norme regionali/comunali dove si svolge l’attività.
Per le informazioni specifiche o dubbi contattate la nostra segreteria che eventualmente vi indirizzerà ad un nostro consulente.
La terminologia utilizzata volutamente cerca di rendere più fruibile, per quanto possibile, il testo.
Iter per la costituzione di un Circolo / Associazione
Convocazione dell'assemblea Costitutiva (gruppo di persone)
- Approvazione e firma dell' Atto Costitutivo
- Elezione del Consiglio Direttivo e delle prime cariche associative
- Lettura, discussione e approvazione dello Statuto
Il Presidente sigla tutti i fogli che lo compongono e firma in calce
- Il segretario redige il Verbale dell'assemblea Costitutiva
(corrisponde generalmente all'Atto Costitutivo)
Il Presidente
- Richiede il rilascio di Codice Fiscale dell' Associazione
o Utilizza il modulo AA5/5 da presentare all'ufficio delle Entrate
o Quadro A casella 1
o Quadro B natura giuridica 12
o Attività 91330 o 91338 e 94992 per APS ( i codici variano spesso, da verificare) - attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
o Quadro C codice carica del presidente 1
- Presenta la domanda di Affiliazione allo CSEN Provinciale
- Versa la quota di affiliazione del circolo e le quote per tesseramento soci
allegando fotocopia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
Il Tesoriere
(verificare sempre gli importi dei versamenti)
Procede alla Registrazione dello Statuto/Atto costitutivo
- Entro 20 giorni dalla data dell' Atto (approvazione dello Statuto/Atto Costitutivo)
- Versa l'imposta di Registro presso una banca con modello G69 (€ 168,00)
causale di versamento RP - codice tributo 109T (registrazione atti statutari) - codice tributo 964T (€ 3.72) Diritti di Segreteria. [codice ufficio: vedi tabella presso lo sportello bancario]
- Il tesoriere registra l'uscita sul libro cassa (non vidimato)
- Si reca all'ufficio del registro atti privati
o Compila la richiesta (modello G69?)
o Presenta 2 originali dello statuto con marche da bollo (€ 14.62 ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia) sulla prima pagina di ciascuna copia
o Presenta l'attestazione di versamento dell'imposta di registro pagata in banca
Il Segretario
- Conserva in archivio l'Atto Costitutivo (è l'atto di nascita dell'associazione)
- Conserva agli atti l'originale dello Statuto (registrato)
- Conserva e affigge nella sede del Circolo la DIA inviata al Comune (ed eventuale notifica Asl di competenza).
- Predispone i libri sociali - Libro Verbali dell'Assemblea , Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Libro Soci, Libro Cassa. [vi aiuta la nostra segreteria]
Il Consiglio Direttivo
- Studia un regolamento interno e lo sottopone all'assemblea dei soci per approvazione
- Amministra l'associazione e ne garantisce la gestione democratica e trasparente
Il Presidente o un incaricato
- (se necessario) All'ufficio SIAE con nostra dichiarazione di appartenenza versa le competenze spettanti in base alle tabelle di convenzione in vigore.
- (solo per i circoli) Manda Raccomandata R/R al Comune di appartenenza per la Dichiarazione di Inizio Attività (vale la regola del silenzio/assenso entro 60 gg).
- Si fa parte diligente per l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati nei registri CONI o APS (obbligatori per le esenzioni fiscali) [vi aiuta la nostra segreteria]
Il Segretario
- Costituisce l'archivio dei tesserati: raccoglie le adesioni
- Consegna l'informativa e Conserva l'assenso scritto al trattamento dei dati personali
- Provvede al tesseramento presso il Comitato CSEN territoriale
- Versa le quote associative, ritira le tessere, distribuisce le tessere
- Si occupa della redazione del Verbale di Ammissione a socio
- Conserva dati e documenti in spazi riservati per garantire la tutela della Privacy
- Compila e fa timbrare in posta per data certa il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) - Privacy - [chiedete alla nostra segreteria]
- (per le ASD) Provvede (con codice di attribuzione C.S.E.N.) alla registrazione presso il registro telematico del C.O.N.I. Provinciale di competenza
Aggiornamenti vari
Il modello EAS deve essere presentato in via telematica entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'associazione. [vi aiuta la nostra segreteria].
Periodicamente l'Agenzia dell'Entrate predispone date per l'aggiornamento della comunicazione EAS se vi fossero variazioni.
Le marche da bollo per la registrazione dello statuto/atto costitutivo devono (pena sanzione) avere la medesima data dell'atto o data antecedente.
Per i Circoli la DIA - Dichiarazione Inizio Attività - è di fondamentale importanza, và inviata con Raccomandata RR secondo la modulistica predisposta dal Comune dove ha sede e svolge attività il Circolo; la DIA varia notevolmente da Comune a Comune (ad onor del vero alcuni piccoli comuni non l'hanno predisposta o ne hanno una versione mutata dalle attività commerciali che ovviamente non si attaglia ai circoli, ed in ogni caso parliamo di Circoli affiliati ad Ente nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni vedi CSEN) a volte essa è di difficile compilazione, chiedete ai nostri consulenti se avete dubbi; essa spesso comprende i requisiti minimi per la sorvegliabilità dei locali e/o TULPS, nonché i requisiti di onorabilità del presidente.
In altri casi particolari, a seconda dell'attività specifica e del contenitore associativo, potrebbe essere necessario presentare/redigere ulteriore documentazione amministrativa.
[a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: 81/08, Certificazione Antincendio]
Art. 2. D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.
Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui Redditi [aps e asd], aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; b) il tipo di attività di somministrazione; c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4- quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi; e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4- quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.