E' stato pubblicato il Decreto firmato l’8 agosto u.s. dal Ministro della Salute a mezzo del quale si approvano le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.
L’art. 42-bis del D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”) – convertito dalla L. n. 98/2013 – aveva infatti disposto che gli esami clinici e gli accertamenti da compiere per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica avrebbero dovuto conformarsi a delle linee guida ministeriali che sono giunte esattamente ad un anno di distanza.
Il D.M. dispone che detti certificati possano essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (relativamente ai propri assistiti), dagli specialisti in medicina dello sport e dai medici della Federazione Medico Sportivo Italiana.
Ai fini del rilascio del certificato con validità annuale, oltre all’anamnesi ed esame obiettivo completo di misurazione della pressione arteriosa, è necessario in ogni caso avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita. Va effettuato comunque con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale in caso di superamento dei 60 anni di età ed in presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
I medici sono tenuti a conservare copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche eseguite in conformità alle vigenti disposizioni.
Si rileva da ultimo, ma non certo per importanza, che il provvedimento riporta la stessa definizione di attività sportiva non agonistica (e di necessità di certificazione) già presente nel D.M. 18/02/1981 e nel D.M. 24/04/2013. è, dunque, definita come tale l’attività di coloro che svolgono attività organizzate da associazioni e società sportive riconosciute dal CONI che non siano considerati atleti agonisti. Ferma la specifica certificazione richiesta per attività ad elevato impatto cardiovascolare, tale enunciazione sembra lasciare poco margine al riconoscimento di attività ludico-motorie.
in allegato le linee guida del Ministero della Salute Agosto 2014