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INDENNITÀ CHILOMETRICHE: NON IMPONIBILI SE DOCUMENTATE E SOSTENUTE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE FUORI COMUNE

 

l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E 11/04/2014 chiarisce le regole per il trattamento tributario da riservare, in capo al percettore, alle indennità chilometriche erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Per territorio comunale, si intende il luogo ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto che percepisce l’indennità chilometrica;

Queste indennità  possono considerarsi rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività sportiva mediante un proprio mezzo di trasporto.

Agenzia delle entrate, risoluzione 11 aprile 2014, n. 38/E

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