A+ A A-

OBBLIGO DEL CERTIFICATO PENALE PER TUTTI I SOGGETTI CHE OPERANO CON MINORI

Entrerà in vigore il 6 aprile il DL 39 del 04.03.14 che prevede che tutti i soggetti profit e no profit che operano con i minori dovranno richiedere ai propri collaboratori, anche volontari, il certificato penale .Per inciso il certificato deve essere richiesto alla Procura della Repubblica e serve una marca da € 16,00 ed una per i diritti da € 3,54.

Cè grande fermento da parte delle associazioni che lo vedono come un nuovo obbligo (e qualcuno sussurra sia semplicemente un nuovo balzello per fare "cassa"). In realtà, a mio parere, è una buona norma che dovevamo attuare da anni, la salvaguardia dei minori è indispensabile, la necessità che sia estesa a qualunque organizzazione che opera con i minori (parliamo di tutti ma proprio tutti - asd, ssd, usb, onlus, scout, oratori ecc ecc) è semplicemente una presa di coscienza che il terzo settore è imprescindibile dalla normale vita sociale di tutti e dei minori in particolare; non solo, ribadisce ulteriormente che il ruolo di EDUCATORE è un ruolo importante che deve essere opportunamente qualificato.

Si può obiettare che la norma arriva come un fulmine a ciel sereno, che nessuno se l'aspettava (tantomeno gli uffici della procura), che la multa è esorbitante per chi non ottempera (diversamente forse non avrebbe fatto così scalpore), ma siamo sicuri che la salvaguardia dei minori a noi affidati valga di meno?

Praticamente cosa si richiede alla stragrande maggioranza della associazioni sportive?

Un verbale del Consiglio Direttivo in cui si affida uno specifico corso/attività ad un Tecnico signor XY che avrà le caratteristiche sufficienti per svolgerlo, cioè?

·         un diploma tecnico sportivo
(rilasciato da un Ente di Promozione Sportiva, Federazione CONI o diploma ISEF)

·         un Tesserino Tecnico in corso di validità

·         eventualmente un Brevetto specifico (penso al nuoto e al brevetto di salvamento)

·         un certificato medico adeguato

·         il casellario giudiziario - questa l'unica grande novità -

Per chi già sta svolgendo attività il Presidente dell'Associazione gli farà pervenire una richiesta scritta ed i Tecnici porteranno il prima possibile il loro casellario - diversamente non continueranno l'attività -

Onestamente non vedo una caccia alle streghe e non penso (spero) sia una manovra per fare cassa, ritengo sia una necessità ed anche una opportunità per rivedere e controllare incarichi tecnici magari che risalgono alla notte dei tempi.

Molti sono allarmati dalla subitaneità e dal'urgenza della norma, verissimo, basta richiederlo tempestivamente ai nostri tecnici, auspico che i controlli (anche i controllori sono presi alla sprovvista) non inizieranno il 7 ...

Rimaniamo, come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

Il Presidente Provinciale CSEN Bologna

Gian Franco Sartini

 

A TUTTE LE AFFILIATE

Il 6.04.2014 entra in vigore IL DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n.39  in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014 )

Fra le altre norme l'Art.2 di detto Decreto introducendo l'art. 25 bis del D.p.r. 14/11/2002 n. 313 (Testi Unico Casellario Giudiziario) prevede che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo svolgimento  di  attivita' professionali  o  attivita'  volontarie organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con minori,  al  fine  di  verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori deve preventivamente richiedere il certificato del casellario penale (e carichi pendenti).

In tal senso bisogna ritenere che siano interessati alla novella legislativa tutti i soggetti operanti nel terzo settore (ASD, SSD, APS, ONLUS etc) che svolgono attività che importino un contatto con i minori tramite dipendenti o volontari (quindi anche istruttori, tecnici di ASD anche se percipeinti compensi di cui all'art 67 1 comma Lettera m TUIR).

Sarà pertanto necessario che i legali rappresentanti di tutti i sodalizi - nessuno escluso- formulino la richiesta del certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni.

Pesanti le sanzioni per chi non si adegua dal 6 di Aprile : il legale rappr.te sarà infatti passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00

 

0

blue green orange red

© 2011 CSEN Emilia Romagna - via Leandro Alberti, 76 - Bologna - Tel. 051 18899737

Login

Log in to your account or

Entra con Facebook

Registrati

Registrazione utente
or Annulla