OBBLIGO DEL CERTIFICATO PENALE PER TUTTI I SOGGETTI CHE OPERANO CON MINORI
Entrerà in vigore il 6 aprile il DL 39 del 04.03.14 che prevede che tutti i soggetti profit e no profit che operano con i minori dovranno richiedere ai propri collaboratori, anche volontari, il certificato penale .Per inciso il certificato deve essere richiesto alla Procura della Repubblica e serve una marca da € 16,00 ed una per i diritti da € 3,54.
Cè grande fermento da parte delle associazioni che lo vedono come un nuovo obbligo (e qualcuno sussurra sia semplicemente un nuovo balzello per fare "cassa"). In realtà, a mio parere, è una buona norma che dovevamo attuare da anni, la salvaguardia dei minori è indispensabile, la necessità che sia estesa a qualunque organizzazione che opera con i minori (parliamo di tutti ma proprio tutti - asd, ssd, usb, onlus, scout, oratori ecc ecc) è semplicemente una presa di coscienza che il terzo settore è imprescindibile dalla normale vita sociale di tutti e dei minori in particolare; non solo, ribadisce ulteriormente che il ruolo di EDUCATORE è un ruolo importante che deve essere opportunamente qualificato.
Si può obiettare che la norma arriva come un fulmine a ciel sereno, che nessuno se l'aspettava (tantomeno gli uffici della procura), che la multa è esorbitante per chi non ottempera (diversamente forse non avrebbe fatto così scalpore), ma siamo sicuri che la salvaguardia dei minori a noi affidati valga di meno?
Praticamente cosa si richiede alla stragrande maggioranza della associazioni sportive?
Un verbale del Consiglio Direttivo in cui si affida uno specifico corso/attività ad un Tecnico signor XY che avrà le caratteristiche sufficienti per svolgerlo, cioè?
· un diploma tecnico sportivo
(rilasciato da un Ente di Promozione Sportiva, Federazione CONI o diploma ISEF)
· un Tesserino Tecnico in corso di validità
· eventualmente un Brevetto specifico (penso al nuoto e al brevetto di salvamento)
· un certificato medico adeguato
· il casellario giudiziario - questa l'unica grande novità -
Per chi già sta svolgendo attività il Presidente dell'Associazione gli farà pervenire una richiesta scritta ed i Tecnici porteranno il prima possibile il loro casellario - diversamente non continueranno l'attività -
Onestamente non vedo una caccia alle streghe e non penso (spero) sia una manovra per fare cassa, ritengo sia una necessità ed anche una opportunità per rivedere e controllare incarichi tecnici magari che risalgono alla notte dei tempi.
Molti sono allarmati dalla subitaneità e dal'urgenza della norma, verissimo, basta richiederlo tempestivamente ai nostri tecnici, auspico che i controlli (anche i controllori sono presi alla sprovvista) non inizieranno il 7 ...
Rimaniamo, come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Presidente Provinciale CSEN Bologna
Gian Franco Sartini
A TUTTE LE AFFILIATE
Il 6.04.2014 entra in vigore IL DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n.39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014 )
Fra le altre norme l'Art.2 di detto Decreto introducendo l'art. 25 bis del D.p.r. 14/11/2002 n. 313 (Testi Unico Casellario Giudiziario) prevede che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori deve preventivamente richiedere il certificato del casellario penale (e carichi pendenti).
In tal senso bisogna ritenere che siano interessati alla novella legislativa tutti i soggetti operanti nel terzo settore (ASD, SSD, APS, ONLUS etc) che svolgono attività che importino un contatto con i minori tramite dipendenti o volontari (quindi anche istruttori, tecnici di ASD anche se percipeinti compensi di cui all'art 67 1 comma Lettera m TUIR).
Sarà pertanto necessario che i legali rappresentanti di tutti i sodalizi - nessuno escluso- formulino la richiesta del certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni.
Pesanti le sanzioni per chi non si adegua dal 6 di Aprile : il legale rappr.te sarà infatti passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00