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Censimento ISTAT degli enti no profit

da CseNews Anno 1 n. 6  del 15 settembre 2012 pag. 19

E’ iniziata la distribuzione dei questionari a tutti gli enti no profit (ads, aps, circoli, ecc.). L’ISTAT precisa

con una circolare che la finalità del questionario è quella di fornire una rappresentazione statistica ufficiale,

aggiornata ed affidabile del settore no profit. I questionari devono fotografare la situazione al 31.12.2011.

Le modalità di invio dei questionari sono le seguenti: a) direttamente on line fino al 20.12.2012; b) restituzione

del modello cartaceo ad un ufficio postale fino al 20.10.2012; c) restituzione del modello cartaceo agli Uffici

Provinciali di Censimento presso le Camere di Commercio fino al 20.12.2012. Impropriamente nella lettera accompagnatoria

viene data indicazione di restituire il questionario entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Le date di restituzione sono quelle indicate ai punti a) b) c). Coloro che non provvedono alla restituzione

del questionario saranno contattati dai rilevatori. I circoli - che intendono effettuare l’invio on line - devono

seguire la procedura indicata sulla lettera accompagnatoria ricevuta con il questionario per ottenere la

password e procedere alla compilazione on line. L’ISTAT ha predisposto un apposito sito (censimentoindustriaeservizi.

istat.it/istatcens/category/non-profit/) dove si trovano le informazioni e le risposte ad eventuali

quesiti.

Giovedì, 25 Ottobre 2012 13:46
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Sport: decreto sulla certificazione medica e sui defibrillatori

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.09.2012 il D.L. 158 meglio noto come Decreto Sanità.

L’art. 7 al suo comma 11 prevede: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività

sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero

delegato al Turismo ed allo Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica,

nonchè linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte

di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi

salvavita”.

Giovedì, 25 Ottobre 2012 13:43
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Circoli novità articolo 2-bis della legge 131/12

Tutti i circoli che servono bevande alcoliche devono inviare, pena sanzione, preventivamente una comunicazione alla Questura; allo scopo di creare un archivio provinciale delle strutture private che saranno sottoposte a vigilanza. Maggiori approfondimenti a breve.

Giovedì, 25 Ottobre 2012 13:39
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Convegno Sport & Salute

22 Febbraio 2012

Serata di Informazione Medico Legale

vedi allegato

Lunedì, 13 Febbraio 2012 15:02
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Mercoledì 1 Febbraio

Egregi Presidenti, Spettabili Affiliate

Si informa che a causa del forte maltempo i nostri uffici osserveranno un orario ridotto

 e che le spedizioni potranno subire dei ritardi inaspettati.

Sarà comunque evasa la posta elettronica

 e per qualsiasi comunicazione siamo rintracciabili al numero: 327/0048650.

Ci scusiamo per i disagi arrecati purtroppo indipendenti dalla nostra volontà

 e ringraziamo per la collaborazione.

Il Comitato CSEN Bologna

 

Giovedì, 02 Febbraio 2012 13:48
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Qui troverete i nuovi moduli sia per la deuncia infortuni sia RCT

per ogni dubbio fate riferimento alla nostra segreteria

051.188.99.737

 

 

Mercoledì, 01 Febbraio 2012 16:07
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Art. 37. (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

Comma 2) I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"; [1]

Questa norma ha una chiara finalità antielusiva volta a contrastare il fenomeno evasivo, la norma si applica a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche indipendentemente dalla opzione del regime agevolato di cui alla Legge n.398/91.
Molto brevemente rientrano nella sfera di applicazione della disciplina in esame tutte le somme pagate o incassate di importo superiore a 516,46 euro; per esempio sicuramente rientrano i pagamenti di corrispettivi a favore di associazioni per operazioni commerciali, ma anche, gli incassi a titolo di quote associative o contributi ed i pagamenti effettuati dall’associazione (come i compensi agli sportivi dilettanti, ai lavoratori autonomi ed ai lavoratori subordinati).

I versamenti ed i pagamenti devono essere effettuati ”tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”; quindi i pagamenti e versamenti di importi superiori a 516,46 euro devono necessariamente essere effettuati tramite o conti correnti bancari o postali intestati alle associazioni o carte di credito/bancomat o assegni bancari.

L’inosservanza degli obblighi prevede, oltre alla decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91 (come esplicitato nella norma), l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall’art.11 D.Lgs. n.471/97, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

In sostanza effettuare pagamenti e incassare danaro in contanti per importi superiori al limite predetto pone l’associazione al di fuori della legge; aggiungo che prelevare e/o versare somme in contanti dal conto corrente superiori a questo limite è da evitare e se, occasionalmente, non si potesse farne a meno (potrebbe darsi di prelievi e/o versamenti per operazioni cumulative di importi inferiori) ciò impone quantomeno l’obbligo di dare dettagliata informazione delle motivazioni tramite evidenziazione sui libri contabili; concludendo per le somme complessivamente inferiori all’importo massimo previsto, non sono previste particolari modalità, fermo restando l’obbligo di conservare la relativa documentazione e corretta tracciabilità di tutte le movimentazioni.



[1] Per completezza riportiamo anche la Legge 133 del 1999 ribadita appunto dalla L342 del 2000

Legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 96

Art. 25. (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

Comma 5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";

Lunedì, 12 Settembre 2011 13:35
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Specifiche del Coni e della Federazione Medico Sportiva di Bologna relativa all'attività AGONISTICA.

Da leggere con attenzione per evitare leggerezze anche nell'attività non agonistica.

Lunedì, 12 Settembre 2011 13:20
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CSEN Bologna aderisce al progetto 110 Parchi!

È in piena attuazione anche nella nostra Regione il PROGETTO 110 PARCHI

per promuovere attività sportive in spazi non tradizionali all'aria aperta

parchi naturali, parchi urbani, piazze

Lunedì, 12 Settembre 2011 13:13
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