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Obbligo di prevenzione incendi Featured

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 Obbligo di prevenzione incendi

Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Palestre e centri sportivi: sopra i 200 m2 scattano gli obblighi di prevenzione incendi
•Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) sono state incluse anche alcune attività sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi). Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

A seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:
- al di sotto delle 100 persone e sotto i 200 m2, non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’) o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
- sopra le 100 persone e oltre 200 m2, i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
- sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA entro il 6 ottobre del 2012. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per il CPI.

A cura di CSEN COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
DOTT. FRANCESCO DE NARDO – DOTT.SSA LUCIANA TOTO

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