Sanatoria Modello EAS
A partire dall’anno 2012 (Decreto Legge 16/2012 convertito in Legge 44/2012) tutti gli enti no profit che
non hanno provveduto all’invio del Modello EAS oppure hanno inviato tardivamente possono usufruire di
una sanatoria. Dal testo della legge si evince che la sanatoria comprende sia il mancato invio della prima
comunicazione del 2009, sia i successivi adempimenti previsti il 31 marzo di ogni anno per le variazioni intervenute,
sia la comunicazione entro i 60 giorni dalla costituzione. Per poter usufruire della sanatoria sono
necessarie le seguenti condizioni: a) l’ente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme
di riferimento; b) la violazione non deve essere già stata constatata e non devono essere in corso controlli, verifiche,
ispezioni; c) l’ente deve effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile; d) l’ente deve versare contestualmente la sanzione di euro 258,00 tramite Modello F24 utilizzando il codice
tributo 8114. L’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 11.05.2012 fornisce tulle le
istruzioni necessarie.