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Azzerate le agevolazioni fiscali per i sodalizi privi di democraticità Featured

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SENTENZA N. 82/30/2013 EMESSA DALLA CTR LOMBARDIA

Azzerate le agevolazioni fiscali per

i sodalizi privi di democraticità

ESTRATTO DA cseNews Anno II - N. 20 - 15 dicembre 2013

Una recente sentenza emessa dalla CTR Lombardia legittima il disconoscimento delle agevolazioni fiscali a carico di una a.s.d. per assenza di democraticità interna. “Le associazioni sportive dilettantistichee i circoli privati che non dimostrano la regolarità di convocazione e di pubblicitàdelle assemblee degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che stabiliscela natura non commerciale delle operazioni”

Questa la sentenza n. 82/30/2013 emessadalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

 

 

IL CASO.

I giudici tributari di Milano hanno trattato il caso di una palestra che è si è vista recapitare quattordici avvisi di accertamento - emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza – con cui l’Ufficio finanziario disconosceva le agevolazioni fiscali spettanti agli enti sportivi dilettantistici ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

 

NATURA COMMERCIALE DELL’ATTIVITÀ.

Rivolgendosi alla competente CTP, l’associazione ha lamentato l’infondatezza dell’accertamento emesso a suo carico, in quanto l’articolo 143 (ex articolo 108) del TUIR stabilisce che non possono essere considerate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile. L’adito giudice ha però ritenuto che l’attività della ricorrente avesse natura commerciale, respingendone il ricorso. A questo punto la parola è passata alla CTR della Lombardia.

 

LE DICHIARAZIONI DEI SOCI.
I giudici regionali hanno ravvisato anch’essi la natura commerciale delle attività svolte dalla contribuente, confermando la decisione gravata. Ai sensi dell’articolo148 del TUIR, ricorda la CTR, “non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”.

La medesima disposizione di legge, al comma 8 lettere c) e d), aggiunge che l’associazione deve uniformarsi nella sua organizzazione “al principio di democraticità, con l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”.

Nel caso di specie però, la Guardia di Finanza ha acquisito informazioni da un gran numero di soci che si sono dichiarati totalmente all’oscuro delle assemblee dell’associazione, né mai informati o convocati. Circostanza che ha fatto propendere i giudici di secondo grado per la bontà dell’operato dell’Ufficio.

Seguire le indicazioni del Comitato sulla redazione dei verbali, l’operatività dell’associazione ed ogni altra forma di partecipazione necessaria, si dimostra essere quanto mai opportuno e necessario per esercitare i diritti fiscali acquisiti con la costituzione. Rivolgetevi con fiducia al CSEN per risolvere dubbi al fine di evitare spiacevoli conseguenze, problemi fiscali, pesanti sanzioni e soprattutto devastanti cadute di immagine.

 

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