A seguito delle modifiche contenute nell’art 15 della Legge 96 del 2012, sono state modificate le percentuali di detrazione per le persone fisiche. La nuova disposizione prevede la detraibilità dall’Irpef di una somma pari al 26 % delle erogazioni in denaro, che non abbiano un importo superiore a € 2.065.
L’art 15 della legge non ha modificato l’art 147 del Tuir, per tanto nel disciplinare la detraibilità , rinvia ancora alla lettera i-bis dell’art 15 comma 1 del Tuir. Con ciò però l’intento del legislatore non è stato quello di escludere gli enti non commerciali dalla possibilità di detrarsi le somme devolute sotto forma di erogazioni alle Onlus e l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione ministeriale n. 89 del 17 ottobre 2014, esprimendo un proprio parere, conferma quanto previsto dall’art 147 del Tuir ovvero che le erogazioni in denaro fatte in favore delle Onlus continuano ad essere detraibili dall’imposta- per gli enti non commerciali.
Dott. Stefano Monti
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