da CSEN FERRARA - Dott.ssa L. Cantoni
SPORT DILETTANTISTICO - COME GESTIRLO - ASPETTI GIURIDICI e FISCALI
MERCOLEDI 30 MARZO
ore: 18:00 - 21:00
SALA CONVEGNI CMV Via B. Malamini 1
Come è noto, l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 ha sancito l'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato in relazione "ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Il successivo comma 2, alla lettera d), ha escluso da tale disciplina le "collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'afficolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
A seguito di un'istanza di interpello avanzata dal CONI, il Ministero del Lavoro ha ritenuto — con il documento che si allega alla presente (Interpello n. 6/2016) - che siano sottratte all'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato anche le collaborazioni sportive rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Ciò premesso, d'intesa con l' Avv. Francesco Soro e l'Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività di Presidenza, evidenzio che l'esplicito riferimento alle "collaborazioni sportive" contenuto nell'interpello è idoneo a chiarire come per collaborazioni sportive vadano intese quelle qualificate come tali già in passato dal Legislatore, ovverosia tanto quelle dirette all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, quanto quelle di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, svolte in funzione dell'attività sportiva.
Il Ministero, infatti, perviene a tale conclusione in forza di una lettura sistematica dell'art. 67, lettera m) del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 35, comma 6, della L. 14/2009, nonché della finalità che il Legislatore ha inteso perseguire, favorendo lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.
Cordiali saluti.
Roberto Fabbricini
Segretario Generale CONI
VEDI ALLEGATO PER IL TESTO COMPLETO
Obbligo di prevenzione incendi
Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Palestre e centri sportivi: sopra i 200 m2 scattano gli obblighi di prevenzione incendi
•Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) sono state incluse anche alcune attività sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi). Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
A seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:
- al di sotto delle 100 persone e sotto i 200 m2, non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’) o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
- sopra le 100 persone e oltre 200 m2, i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
- sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA entro il 6 ottobre del 2012. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per il CPI.
A cura di CSEN COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
DOTT. FRANCESCO DE NARDO – DOTT.SSA LUCIANA TOTO
Pertanto , Solo per i circoli aderenti ad Associazioni Nazionali di Promozione Sociale, riconosciute dal Ministero dell’Interno , la somministrazione di alimenti e bevande non costituisce attività commerciale (MA SOLO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI, PRECOTTI E SIMILARI). NON SI PUO' FARE (defiscalizzare) RISTORAZIONE VERA E PROPRIA............ |
Interpello CONI e Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
27 gennaio 2016
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sport dilettantistico – discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – ambito di applicazione art. 2, comma 2 lett.d), D.Lgs. n. 81/2015.
INVIO IN ALLEGATO LA CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE DI BOLOGNA
PER IL GIORNO 18 MARZO 2016 IN VIA LEANDRO ALBERTI 76.
CORDIALITA'
GIAN FRANCO SARTINI
PRESIDENTE C.S.E.N. BOLOGNA
IL PRESIDENTE NAZIONALE FRANCESCO PROIETTI ELETTO IN DATA ODIERNA COORDINATORE NAZIONALE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA.
I Comitati della Regione Emilia- Romagna si congratulano con il Presidente Proietti.
CSEN COMITATO DI BOLOGNA ORGANIZZA
CORSO DI CALISTHENICS 1 st Level
con attestato di partecipazione
Domenica 25 ottobre 2015
Per info contattare:
Segreteria CSEN Bologna Tel. 051 18899737 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Federico Pinizzotto Cell. 344 1254623 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PALESTRA DI GINNASTICA
ARTISTICA TIRAPANI
San Giovanni in Persiceto (BO)
Via Castelfranco 16/c
Domenica 25 ottobre 2015