A TUTTE LE AFFILIATE
Il 6.04.2014 entra in vigore IL DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n.39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014 )
Fra le altre norme l'Art.2 di detto Decreto introducendo l'art. 25 bis del D.p.r. 14/11/2002 n. 313 (Testi Unico Casellario Giudiziario) prevede che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori deve preventivamente richiedere il certificato del casellario penale (e carichi pendenti).
In tal senso bisogna ritenere che siano interessati alla novella legislativa tutti i soggetti operanti nel terzo settore (ASD, SSD, APS, ONLUS etc) che svolgono attività che importino un contatto con i minori tramite dipendenti o volontari (quindi anche istruttori, tecnici di ASD anche se percipeinti compensi di cui all'art 67 1 comma Lettera m TUIR).
Sarà pertanto necessario che i legali rappresentanti di tutti i sodalizi - nessuno escluso- formulino la richiesta del certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni.
Pesanti le sanzioni per chi non si adegua dal 6 di Aprile : il legale rappr.te sarà infatti passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00
ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 1. Nel decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, dopo l'articolo
25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di
lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui
all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita'professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.